Avere una famiglia
Adozione
L’adozione internazionale è l’adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano. Perché una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire delle procedure particolari, stabilite dalle leggi italiane e internazionali. Altrimenti l’adozione straniera non sarà ritenuta valida, e il bambino non potrà nemmeno entrare nel nostro paese. In certi casi, l’inosservanza delle leggi sull’adozione può costituire un reato.
Chi può richiederlo
1) I coniugi che rispondono ai requisiti previsti dall’art.6 della legge n.184/1983 presentando la dichiarazione di disponibilità
2) I coniugi sposati da almeno tre anni (non è computabile l’eventuale precedente convivenza more uxorio)
3) I coniugi mon aventi in corso o di fatto alcuna separazione
4) I Coniugi con una differenza massima entrambi di 40 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare
5) I Coniugi in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell’indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni ravvisa la manifesta carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità. Qualora invece non vi sia stato niente da rilevare, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante, ai servizi degli Enti locali.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Dichiarazione di disponibilità all’adozione internazionale
2) Certificato di nascita dei richiedenti
3) Stato di famiglia
4) Dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori degli adottanti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al segretario; oppure, qualora fossero deceduti:
5) Certificato di morte dei genitori dei richiedenti
6) Certificato rilasciato dal medico curante
7) Certificati economici: mod.101 o mod.740 oppure busta paga
8) Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
9) Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto
Tempi svolgimento Pratica
1) L’indagine dei Servizi Territoriali (4 mesi): conoscere la coppia e valutarne le potenzialità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro storia personale, familiare e sociale. Il lavoro dei servizi è volto alla stesura di una relazione da inviare al Tribunale, che fornirà al giudice gli elementi di valutazione sulla richiesta della coppia.
2) Il decreto di idoneità (2 mesi): Il Tribunale per i minorenni ricevuta la relazione dei servizi territoriali convoca i coniugi e può, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori approfondimenti. A questo punto il giudice decide se rilasciare un decreto di idoneità o se emettere invece un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti all’adozione. Una volta rilasciato, il decreto viene inviato alla Commissione per le adozioni internazionali e all’ente autorizzato, se è già stato scelto dai coniugi.
3) Inizio ricerca (max 1 anno): la coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. In questa fase la coppia può orientarsi verso un paese tra quelli nei quali l ente opera.
4) L’ ‘incontro’ all’estero (tempi non predeterminabili): è la fase più delicata e importante dell’intera procedura di adozione. In questa fase l’ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
L’ente, una volta ricevuta dall’autorità straniera la proposta di incontro con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie. Se gli incontri della coppia con il bambino si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l’ente trasmette gli atti e le relazioni sull’abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L’Aja all’articolo 4. Se invece gli incontri non si concludono positivamente, l’ente ne prende atto e ne informa la Commissione italiana, relazionando anche sui motivi in base ai quali l’abbinamento non si è rivelato rispondente all’interesse del minore. E’ possibile che sia l ente a non accogliere una determinata proposta di adozione fatta dall’Autorità centrale straniera. In questo caso gli aspiranti genitori adottivi possono ricorrere in Italia alla Commissione per le adozioni internazionali, che può non confermare il diniego dell’ente e procedere direttamente, sostituendosi all’ente stesso, oppure affidare ad un altro ente l’incarico di condurre a termine la procedura. L’ente autorizzato deve trasmettere tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, che ne cura la conservazione.
5) Rientro in Italia (tempi non predeterminabili): Una volta ricevuta dall’ente autorizzato la documentazione sull’incontro avvenuto all’estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, dopo aver certificato che l’adozione sia conforme alle disposizione della Convenzione de L’Aja.
6)Conclusione (tempi non predeterminabili): dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l’ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).
Con la trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia ‘multi-etnica’ che è appena nata.
Costo
Autocertificazioni Gratuita
Norme di riferimento
1) Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 2) Legge 31 dicembre 1998 n.476
Ufficio di competenza
È il provvedimento con il quale il Tribunale per i Minorenni tronca definitivamente il vincolo tra il minore e la sua famiglia di origine e ne costituisce uno nuovo con i genitori adottivi.
Chi può richiederlo
Le coppie che intendono adottare un bambino devono rivolgersi al tribunale per i minorenni, dichiarando per iscritto la propria disponibilità. L’art.6 della legge 184/83 stabilisce i requisiti che le coppie devono avere.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Domanda diretta al Presidente del Tribunale per i minorenni
3) Stato di famiglia
4) I genitori viventi degli adottanti devono rendere dichiarazione di assenso all’adozione richiesta dai figli, per quanto disposto dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio davanti al Segretario comunale,
oppure
5) Certificato di morte dei genitori degli adottanti
6) Certificato rilasciato dal medico curante
7) Certificati economici: Mod. 101 oppure Mod. 740 o busta paga
8) Certificato generale del Casellario giudiziale dei richiedenti
9) Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che fra i coniugi adottanti (indicare le generalità) non sussiste separazione personale neppure di fatto.
Note:
1) tutti i documenti in carta semplice
2) Prima di consegnare la documentazione richiesta, i coniugi sono invitati a contattare l’ASL competente per zona per ottenere la relazione sociale con il parere dello psicologo del territorio circa la loro idoneità ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare.
Tempi svolgimento Pratica
1) La domanda ha validità di due anni e, allo scadere di tale termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione necessaria per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti dalla Legge.
2) Al momento del deposito della domanda, corredata dai richiesti documenti e dalla relazione sociale del territorio viene formato dalla cancelleria del tribunale apposito fascicolo che acquista un numero secondo una progressione cronologica: tale numero servirà ad individuare rapidamente ogni successivo atto riguardante la pratica.
3) Contemporaneamente alla formazione del fascicolo, la cancelleria richiede ai carabinieri della zona di residenza di accertare la situazione personale dei coniugi.
4) Se il Tribunale per i minorenni lo ritiene opportune farà seguire all’indagine sociale, un ulteriore colloquio con un’equipe di esperti interna all’Ufficio, composta da due giudici onorari.
5) In questa sede i coniugi potranno esprimere le proprie convinzioni in ordine al progetto adottivo ovvero le perplessità sorte successivamente alla presentazione della domanda.
6) L’equipe, a sua volta, facendo riferimento alla relazione dei servizi locali allegata agli atti, verificherà l’attendibilità delle opinioni formulate e gli eventuali elementi non ‘chiari’ emersi negli incontri con gli operatori del territorio.
7) La pratica di adozione, così completata, può ora essere considerata ai fini dell’abbinamento della coppia con un minore dichiarato in stato di abbandono.
8) Settimanalmente è convocata una camera di un consiglio per tale abbinamento. Il presidente del consiglio – composto da due giudici togati e da due onorari, di cui un uomo ed una donna – dà la parola alle assistenti sociali incaricate di seguire il caso di un determinato minore, dichiarato adottabile.
9) Vengono individuate le caratteristiche della coppia che meglio può rispondere alle esigenze di quel bambino, in ragione della sua età, del suo stato di salute psicofisico, della necessità più o meno impellente di allontanarlo dal luogo di abituale residenza della famiglia d’origine. Disegnato il profilo della coppia adottiva, il presidente incarica un’equipe, formata dall’assistente sociale che segue il caso a da un giudice onorario, di scegliere i coniugi in comparazione quelli che risultino corrispondere alle indicazioni fornite.
10) Il Centro Elaborazione Dati del tribunale produce quindi un tabulato, contenente le schede delle coppie in possesso dei requisiti richiesti, ed inizia così la selezione. Esaminando tutti gli atti contenuti nei singoli fascicoli segnalati, l’equipe individua almeno una terna di coppie e le invita ad un colloquio di ulteriore approfondimento. Solo al termine della ricerca l’equipe decide di formulare la proposta di affido preadottivo, per lo più sottoponendola ai coniugi nell’ambito di una visita domiciliare.
11) All’accettazione da parte dei coniugi segue l’incontro con il minore, in istituto o presso l’ospedale dove è ricoverato. A seconda dell’età e del vissuto del bambino, il personale del luogo ospitante provvede a prepararlo all’arrivo dei genitori prescelti, con i quali verranno programmati graduali incontri sino al distacco definitivo dai compagni e dagli assistenti con cui egli ha vissuto un periodo più o meno lungo, ma comunque intenso, della propria vita.
12) La prima fase del rapporto di adozione è quella dell’affidamento preadottivo, che dura solitamente un anno, e nella quale i servi locali sono incaricati di predisporre ogni più opportuno intervento di sostegno alla famiglia per consentire il pieno inserimento del minore nel nuovo nucleo.
13) L’assistente sociale ha quindi il compito di supportare la coppia in questa delicatissima tappa di avvio della relazione, pur restando, per quanto possibile, osservatore esterno.
14) Al termine dell’anno di affidamento preadottivo, i servizi sociali dovranno inviare una relazione al tribunale per i minorenni che, preso atto della buona evoluzione del rapporto tra coppia e minore, sentito il parere del tutore del minore, dichiarerà l’adozione definitiva ovvero, in considerazione di eventuali difficoltà, evidenziate dalle informazioni degli stessi servizi locali, prorogherà l’affido disponendo gli interventi più opportuni per garantire il pieno inserimento del bambino in famiglia.
15)L’adozione crea ora un vincolo giuridico tra genitori e figli del tutto equiparato dalla legge alla filiazione legittima (art. 27 L. 184/1983).
16) L’adottato acquista il cognome paterno e, effettuate le trascrizioni allo stato civile, è fatto divieto a chiunque di fornire notizie e informazioni e, in particolare, all’ufficiale di stato civile e all’ufficiale di anagrafe, di produrre certificazioni, estratti o copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione (art. 28 L. 184/1983), con sanzioni anche penali in caso di trasgressione (art. 73 L. 184/1983).
Costo
Norme di riferimento
Legge 4 maggio 1983 n. 184
Ufficio di competenza
È una misura temporanea di protezione del minore, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’ istruzione. Su intervento del servizio sociale locale, se i genitori sono d’accordo, oppure con provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il minore viene dato in affidamento.
Chi può richiederlo
Le Famiglie, possibilmente con figli minori, Persone singole o comunità di tipo familiare.
Quando Richiederlo
In qualunque momento.
Documenti da presentare
1) Certificato di residenza
2) Certificato di stato di famiglia
3) Reddito familiare
L’ufficio Servizio Sociale provvedere alla raccolta dei seguenti documenti:
1) relazione sulla situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia, sul nucleo familiare affidatario e sui tempi prevedibili per il rientro del minore nella famiglia d’origine
2) atto di consenso, con firma autenticata, di ambedue i genitori o del tutore
3) atto d’impegno, con firma autenticata, di ambedue i coniugi affidatari
4) scheda completa dei dati anagrafici del minore, della sua famiglia e del nucleo affidatario
Il requisito fondamentale affinché venga riconosciuta l’idoneità a chi fa la richiesta per l’affidamento familiare è l’accettazione del bambino con la sua realtà psichica e familiare e la disponibilità ad assicurare il mantenimento, l’istruzione, l’educazione tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori del bambino stesso.
Tempi svolgimento Pratica
Tempi non predeterminabili
L’affido può essere di durata:
1) breve (da pochi giorni ad 1 anno)
2) media (da 1 a 2 anni)
3) lunga (oltre 2 anni)
4) Il bambino può essere accolto a tempo pieno oppure in momenti particolari della giornata (a pranzo, il pomeriggio, a cena, a dormire..), della settimana (il week end, i giorni feriali…) o dell’anno (per le vacanze, per il periodo scolastico…), queste forme di accoglienza vengono definite affido part – time.
Note
1) Se non è revocato per esito insoddisfacente, l’affidamento ha termine quando il minore può essere reinserito nella propria famiglia.
2) La famiglie affidataria deve provvedere al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione del bambino in collaborazione con i Servizi Sociali e tenendo conto del punto di vista dei genitori. La famiglia affidataria, riceve un contributo per le spese che affronta per quanto riguarda i bisogni del bambino, comprese le spese sanitarie e gli affidatari possono usufruire delle agevolazioni disposte dalle Leggi Nazionali (assegni familiari, astensione dal lavoro per maternità)
Autocertificazioni Gratuita
Legge n. 184 del 4/5/1983
Legge n. 149 del 28/03/2001
Ufficio di competenza
Assistenza Sociale
Ufficio di competenza
Matrimonio
Il Certificato di Matrimonio attesta il luogo e la data di celebrazione del matrimonio. Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.
Chi può richiederlo
L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.
Quando Richiederlo
In qualunque momento.
Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona a cui si riferisce il certificato
Validità
Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso senza l’obbligo di autenticare la firma. Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti di Pubblici Esercizi ( es: Enel, Telecom etc.) che lo richiedono, dovranno ancora ritenerlo valido.
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
Tempi svolgimento Pratica
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.
Costo
– Autocertificazione Gratuita
– Diritti di Segreteria
Ufficio di competenza
L’Estratto di Matrimonio attesta luogo, data di celebrazione del matrimonio e le eventuali annotazioni come: regime patrimoniale dei coniugi, ricorso per separazione personale, provvedimento di separazione personale,annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili. Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.
Chi può richiederlo
L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.
2) che abbia contratto matrimonio all’estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune.
Quando Richiederlo
In qualunque momento.
Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome e Cognome dei Coniugi, Data di Matrimonio delle persone a cui si riferisce il certificato.
Validità
Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso senza l’obbligo di autenticare la firma. Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti di Pubblici Esercizi ( es: Enel, Telecom etc.) che lo richiedono, dovranno ancora ritenerlo valido.
Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
5) DPR n. 403 del 20 ottobre 1998 – regolamento attuativo.
Tempi svolgimento Pratica
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.
– Autocertificazione Gratuita
– Diritti di Segreteria
Ufficio di competenza
È il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità.
Chi può richiederlo
1) i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
2) i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l’autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile;
Quando Richiederlo
In qualunque momento.
1) Documento d’identità valido;
2) Estratto di nascita
3) Il certificato contestuale di residenza, di cittadinanza e di stato libero;
4) Se uno o se entrambi i futuri sposi hanno cambiato la residenza da meno di un anno è necessario il certificato di precedente residenza;
1) Il matrimonio deve essere celebrato entro sei mesi dall’affissione delle pubblicazioni. Oltre tale termine la documentazione risulta scaduta;
2) Per le persone divorziate, occorre presentare una copia integrale dell’atto del precedente matrimonio, con l’annotazione della sentenza di divorzio. Tale copia deve essere richiesta agli Uffici dello stato civile del Comune in cui è stato celebrato il precedente matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica;
3) La donna rimasta vedova o divorziata può sposarsi solo dopo che sono trascorsi 300 giorni dalla morte del marito o dal divorzio, salvo che quest’ultimo non sia stato pronunciato per separazione pluriennale o per impotenza del coniuge. La funzione di questo temporaneo divieto di nuove nozze è quella di evitare dubbi sulla paternità di un eventuale figlio di cui la donna fosse incinta. Il divieto viene a cessare con il parto o con l’interruzione di gravidanza. Qualora la donna non fosse incinta, può richiedere l’autorizzazione al matrimonio al Tribunale Civile;
4) I vedovi devono presentare la copia integrale dell’atto di morte del coniuge. Per ottenerla, occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per Comune in cui si è verificato il decesso;
5) Il matrimonio, instaura, automaticamente il regime patrimoniale della cosiddetta ‘comunione dei beni’ tranne se, al momento della celebrazione, si dichiara, innanzi all’ufficiale dello stato civile, di volere la ‘separazione dei beni’. Il regime patrimoniale della comunione dei beni consiste nel fatto che tutti i beni acquistati dagli sposi dopo il matrimonio sono in comune; ognuno ne è proprietario per il 50%. Non rientrano in regime di comunione tutti i beni posseduti prima del matrimonio e tutti i beni dei quali si viene in possesso, anche dopo la celebrazione del matrimonio, per successione;
6) Nell’atto di matrimonio viene registrato anche l’eventuale riconoscimento dei figli naturali della coppia che si sposa. Dal giorno del matrimonio, per la legge italiana, questi diventano figli legittimi;
7) Dopo la celebrazione del matrimonio, si può richiedere all’ufficiale dello stato civile il libretto internazionale di famiglia;
8) Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio in un comune diverso da quello di residenza devono produrre una specifica richiesta, in carta legale, al Sindaco del comune dove sono state eseguite le pubblicazioni, specificando i motivi addotti a giustificazione del N.O. a contrarre matrimonio in altro Comune;
Tempi svolgimento Pratica
Alla data fissata per la pubblicazione bisogna presentarsi allo stesso ufficio con due testimoni, uno dei quali deve essere un genitore. La presenza di un genitore è richiesta per accertare che ricorrano le condizioni per contrarre il matrimonio, relativamente ai vincoli di parentela, filiazione, adozione e affiliazione. Quel giorno, i futuri sposi , possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni.
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
Ufficio di competenza
È il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell’atto di matrimonio all’ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità.
Chi può richiederlo
1) I cittadini di fede cattolica che hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile;
2) I cittadinie che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione;
3) I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l’autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
Quando Richiederlo
In qualunque momento.
1) Documento d’identità valido;
2) Estratto di nascita, per uso matrimonio, da richiedere agli uffici dello stato civile del Comune di nascita;
3) Certificato contestuale in carta da bollo. Questo certificato comprende i certificati di residenza, di cittadinanza e di stato libero. Deve essere richiesto agli uffici dello stato civile del Comune di residenza o alla propria circoscrizione;
4) Certificato di precedente residenza in carta da bollo. Questo certificato è necessario se uno o se entrambi i futuri sposi hanno cambiato la residenza da meno di un anno. Deve essere richiesto alla circoscrizione o agli uffici dello stato civile del Comune in cui avevano, precedentemente, la residenza;
5) Il certificato di cresima. Questo certificato deve essere richiesto alla parrocchia in cui si è ricevuto il sacramento della cresima;
6) Copia integrale dell’atto di battesimo, uso matrimonio, in carta semplice. Questa deve essere richiesta alla parrocchia in cui si è stati battezzati;
7) Certificato di stato libero ecclesiastico. Questo certificato deve essere richiesto alla parrocchia in cui si ha avuto il domicilio per più di sei mesi consecutivi, dopo aver compiuto 18 anni. Se si è più volte cambiato il domicilio e, per questo motivo, sia difficile ottenere il certificato di stato libero ecclesiastico, è possibile fare un giuramento suppletorio, in sostituzione di questo documento. Lo stesso giuramento può essere fatto in sostituzione del certificato di cresima e della copia integrale dell’atto di nascita.
8) Le persone vedove che vogliono sposarsi di nuovo devono presentare una copia integrale dell’atto di morte del coniuge. Questa viene rilasciata in carta semplice dagli Uffici dello stato civile del Comune in cui è avvenuta la morte del coniuge e per ottenerla, occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica del Comune in cui si richiede. La persona rimasta vedova può sposarsi solo dopo che siano trascorsi 300 giorni.
Tempi svolgimento Pratica
I futuri sposi devono frequentare il corso pre-matrimoniale della parrocchia o avere una serie di colloqui con il parroco. In seguito, con la documentazione necessaria, i due sposi e i due testimoni devono recarsi alla parrocchia in cui intendono sposarsi per farsi rilasciare da parroco la richiesta di pubblicazione del matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall’ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni, da una domenica all’altra. Il parroco provvede a sua volta ad affiggere le pubblicazioni per lo stesso periodo nelle parrocchie degli sposi. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l’ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso.
Norme di riferimento
1) Codice civile art. 97.
2) L. 423 del 19/5/1971
3) D.P.R. 642 del 26/10/1972
4) Art. 28 D.P.R. 935 del 30/12/1982
Ufficio di competenza
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l’intenzione degli sposi.
L’atto di pubblicazione matrimoniale deve restare affisso all’albo pretorio del Comune per 8 giorni consecutivi. A partire dal quarto giorno successivo all’esposizione il Comune rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione, che ha una validità di 180 giorni, termine entro il quale deve essere celebrato il matrimonio, in caso contrario la pubblicazione si considera scaduta, come non avvenuta.
Requisiti richiesti
– Almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune;
– Aver compiuto 18 anni; oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei Minori;
– Essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a.
Presso il Comune ove uno dei due futuri sposi è residente.
Documenti d’identità di entrambi gli sposi, in originale e in fotocopia.
Chi può presentare la domanda
– entrambi gli sposi;
– uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni firmata dallo sposo assente;
– una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni firmata da entrambi gli sposi..
Costo
Marca da bollo.
Ufficio di competenza
Perdere un proprio caro
Il Certificato di Morte è il documento nel quale si attesta che un cittadino è morto in un dato giorno.Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.
Chi può richiederlo
Qualunque persona che conosca i dati anagrafici e di morte della persona.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato
Validità
Il certificato di Morte ha validità illimitata.
Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
Consegna immediata.
– Autocertificazione Gratuita
– Diritti di Segreteria
Ufficio di competenza
È il documento che Certifica che la persona è vedovo/a. Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.
Chi può richiederlo
L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona a cui si riferisce il certificato
Validità
Il certificato di vedovanza ha validità 6 mesi.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso senza l’obbligo di autenticare la firma. Le Pubbliche Amministrazioni, nonché i Gestori o Esercenti di Pubblici Esercizi che lo richiedono, dovranno ancora ritenerlo valido.
Norme di riferimento
1) D.P.R. 223 del 30.05.89
2) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
3) D.P.R. 403 del 1998
Consegna immediata.
– Autocertificazione Gratuita
– Diritti di Segreteria
Ufficio di competenza
La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona presso il Comune dove è avvenuto l’evento.
Chi può richiederlo
Il coniuge, la persona convivente con il defunto, un loro delegato o una persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia.
Quando Richiederlo
Deve avvenire entro 24 ore dal decesso.
Documenti da presentare
Chi denuncia il decesso di una persona deve recarsi insieme a due testimoni muniti di un documento di riconoscimento valido presso l’Ufficio Anagrafe. E’ necessario consegnare:
1) Certificato di decesso rilasciato dal medico curante
2) Certificato del medico necroscopico rilasciato dalla U.S.L. competente per territorio
3) Documento d’identità valido del dichiarante e dei testimoni
4) scheda ISTAT di morte, reperibile in farmacia, compilata dal medico curante
Casi particolari:
1) Morte in ospedale o in casa di cura: provvedono alla denuncia di morte ed alle certificazioni le Direzioni Amministrazione Sanitarie.
2) L’ufficiale di Stato Civile rilascerà l’autorizzazione al seppellimento solo dopo 24 ore dal decesso salvo casi particolari enunciati dal medico necroscopo. In caso di morte violenta la documentazione rilasciata dall’ospedale deve essere accompagnata dal Nulla Osta dell’Autorità Giudiziaria.
1) R.D. del 9 luglio 1939, n. 1238
2) Codice Civile art. 250 e segg.
Immediati
Gratuito
Ufficio di competenza
L’Estratto di Morte attesta luogo, data del decesso ed eventuali annotazioni come: l’ora del decesso,la residenza del deceduto, eventuale coniugazione o vedovanza ecc. Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.
Chi può richiederlo
L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona.
Quando Richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato
Validità
L’Estratto di Morte ha validità illimitata.
Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
Consegna immediata.
– Autocertificazione Gratuita
– Diritti di Segreteria
Ufficio di competenza
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