Essere cittadino

Identità personale

Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette “copie conformi all’originale” di documenti emessi dalle Pubbliche Amministrazioni, oppure da soggetti privati se vengono inoltrate all’amministrazione. L’autenticazione di fotocopie di documenti può essere effettuata anche dai funzionari competenti a ricevere la documentazione, dai cancellieri e dai notai. L’autentica di fotocopie di documenti può essere fatta anche dal Pubblico Ufficiale che ha emesso il documento, presso il quale è depositato. (es. Distretto Militare per il foglio matricolare).

Chi può richiederlo

L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l’autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno.

Quando Richiederlo
In qualunque momento.

Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità.
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona richiedente.
3) Il documento in originale e la fotocopia che lo riproduce. Gli atti iscritti in lingua straniera devono essere prima tradotti in lingua italiana dal tribunale.

Validità
L’Autentica della Copia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.

Norme di riferimento
1) Legge 15 gennaio 1968 modificata con legge 390 maggio 1971
2) D.P.R. 445/2000.

Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato.

Ufficio di competenza

Demografico – Servizi Elettorali

La sottoscrizione delle domande rivolte alla pubblica amministrazione o a gestori di pubblico servizio non è più soggetta ad autentica se la firma è apposta alla presenza del dipendente addetto, competente a ricevere la documentazione. Se la domanda, debitamente firmata, è trasmessa a mezzo posta o via fax deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido dell’interessato (artt. 21 e 38 del DPR 445/2000). La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione (art. 39 DPR 445/2000). Nei pochi casi in cui è ancora ammessa l’autenticazione da parte dell’ufficio Anagrafe (ad esempio quando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è “collegata” ad una domanda da presentare all’amministrazione), è necessario presentarsi all’ufficio con un documento d’identità e il testo della dichiarazione.

Chi può richiederlo
Le Persone maggiorenni.
Per i MINORI la firma deve essere apposta dall’esercente la potestà o dal tutore.
Per gli INTERDETTI la firma deve essere apposta dal tutore.
Per gli INABILITATI e i MINORI EMANCIPATI la firma deve essere apposta dall’interessato con l’assistenza del curatore.

Quando Richiederlo
In qualunque momento.

Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità.
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona richiedente.

Validità
L’Autentica della Firma non ha scadenza

Norme di riferimento
1) Legge 15 gennaio 1968 modificata con legge 390 maggio 1971
2) D.P.R. 445/2000.

Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato

L’autentica della Firma è soggetta a bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i le autentiche previste dalle procedure elettorali.

Ufficio di competenza

Demografico – Servizi Elettorali

Le autentiche delle foto servono a collegare l’immagine di una persona alle proprie generalità.

Chi può richiederlo
L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l’autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno.

Quando Richiederlo
In qualunque momento.

Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità, oppure due testimoni maggiorenni, cittadini italiani, in possesso di valido documento di riconoscimento.

2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona richiedente
3) Foto a mezzo busto e a capo scoperto

Validità
L’Autentica della Fotografia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.

Norme di riferimento
1) Legge 15 gennaio 1968 modificatac on legge 390 maggio 1971
2) D.P.R. 445/2000.

Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato

Ufficio di competenza

Demografico – Servizi Elettorali

La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’ elevata resistenza alla contraffazione.
Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

A cosa serve
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.

Come si ottiene
La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso il Comune di residenza o di dimora.
La Carta è spedita direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso il Comune o presso un indirizzo da lui indicato.
La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di:
 
  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni.

Il costo della Carta è di euro 16,79 (oltre i diritti fissi e di segreteria, ove previsti) e comprende anche le spese di spedizione.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

 

Ufficio di competenza

Demografico – Servizi Elettorali

Dal 26 maggio 2011 è stata abolita la “carta bianca” per i minori.
Si può rilasciare la carta d’identità fin dalla nascita con validità:

  • 3 anni: per i minori di età compresa fra gli 0 e i 3 anni
  • 5 anni: per i minori di età compresa fra i 3 e i 18 anni

Dal febbraio 2012 la nuova normativa riconosce la scadenza della carta d’Identità nella data del compleanno successivo ai 5 anni trascorsi dalla data del rilascio.

Cosa occorre

  • 3 fotografie del minore
  • la firma di entrambi i genitori

Come fare
I minori devono presentarsi personalmente in una sede dell’Anagrafe accompagnati da almeno un genitore (o esercente la potestà). Nel caso i genitori siano assolutamente impossibilitati a presentarsi i minori possono presentare il passaporto (se ne sono in possesso) o farsi accompagnare da due testimoni.
A partire da 12 anni compiuti il minore dovrà anche firmare il documento.

Per i cittadini stranieri
Nel caso di rilascio della carta d’identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto). La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe. Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul permesso di soggiorno del genitore. Nel caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella ricevuta postale figura unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209 (Ministero dell’Interno).

Per l’espatrio
Per il minore di anni 14, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato – su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. A richiesta la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Tale dicitura potrà altresì essere aggiunta anche sui documenti già rilasciati.

Furto, smarrimento o deterioramento
In caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento occorre presentare anche la denuncia di smarrimento o di furto (effettuata presso i Carabinieri o al Commissariato di Polizia) o esibire l’originale deteriorato.

Costo
5,42 euro.

 

Dal 2012 entrano in vigore le nuove norme che vietano di emettere Certificati da produrre alle Pubbliche Amministrazioni e ai Privati gestori di pubblico servizio. Gli stessi dovranno accettare le autocertificazioni dei Cittadini o richiedere direttamente agli Enti interessati i dati necessari.
I Comuni sono comunque tenuti a rilasciare Certificati ai Cittadini che ne fanno richiesta, gli stessi potranno essere utilizati solo tra privati e i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la seguente frase: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Modalità per i cittadini
L’autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà.
L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come le società concessionarie di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla.
Per l’autocertificazione e Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è possibile usare i modelli di autocertificazione on line (vedi link a fondo pagina).
La dichiarazione deve vertere su stati, fatti o qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante.

I cittadini extracomunitari possono usare l’autocertificazione solo se:

  • sono legalmente residenti in Italia;
  • la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani.

Modalità per enti pubblici e privati gestori di servizi pubblici
A partire dal 1 gennaio 2012 non è più consentito al Servizio Anagrafe emettere certificati anagrafici e di stato civile diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare l’autocertificazione e la dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Gli enti pubblici possono richiedere dati anagrafici o loro conferma all’Ufficio di competenza inoltrando la richiesta mediante fax o mediante Posta Elettronica Certificata.

 

Il Certificato di Cittadinanza è il certificato che attesta la Cittadinanza Italiana del richiedente. Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.
E’ cittadino italiano per nascita:
– Il figlio di padre o madre cittadini;
– Chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato al quale essi appartengono;
– E’ considerato cittadino, per nascita, il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. 

 

Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno 6 mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
La cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell’Interno, a istanza dell’interessato, presentata alla Prefettura o alla competente autorità consolare. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le Leggi dello Stato.

Chi può richiederlo
L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Quando Richiederlo
In qualunque momento.

Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona a cui si riferisce il certificato.

Validità
Il certificato ha validità 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l’obbligo di autenticare la firma né di porla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti pubblici servizi che lo richiedono dovranno ancora ritenerlo valido.Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL.

Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
3) D.P.R. 445/2000.

Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato

 

Il Certificato di Residenza è il certificato che attesta la residenza anagrafica del richiedente. Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.

Chi può richiederlo
L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Quando Richiederlo
In qualunque momento.

Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona a cui si riferisce il certificato.

Validità 

Il certificato ha validità 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l’obbligo di autenticare la firma né di porla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti pubblici servizi che lo richiedono dovranno ancora ritenerlo valido.Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL.

Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
3) D.P.R. 445/2000.

Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato.

 

Il Certificato di Stato Civile è il certificato che lo attesta la stato civile attuale del richiedente, nubile/celibe, divorziato/a, separato/a oppure vedovo/a. Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.

Chi può richiederlo
L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Quando Richiederlo
In qualunque momento.

Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona a cui si riferisce il certificato.

Validità
Il certificato ha validità 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l’obbligo di autenticare la firma né di porla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti pubblici servizi che lo richiedono dovranno ancora ritenerlo valido.Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL.

Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
3) D.P.R. 445/2000.

Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato

 
 

Riporta la composizione della famiglia anagrafica e cioè: un insieme di persone che coabitano all’interno di una stesso appartamento. Tutte le persone risultanti ad uno stesso indirizzo, in una medesima unità immobiliare, risulteranno in un unico stato di famiglia. Pertanto non è necessario essere legati da vincoli di parentela o essere coniugati. In un’unica famiglia anagrafica possono trovarsi più nuclei famigliari (chiamati famiglia nucleare). Il nucleo famigliare diviene rilevante solo al fine di ottenere dei benefici economici o fiscali legati alla composizione del nucleo (es. assegni di maternità). Ogni stato di famiglia ha un Intestatario Scheda (IS) che è la persona a cui far riferimento per le relazioni fra i vari componenti. 

Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.

Chi può richiederlo
L’interessato o comunque altra persona con documento d’identità valido e che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Quando Richiederlo
In qualunque momento.

Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona a cui si riferisce il certificato.

Validità
Il certificato ha validità 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l’obbligo di autenticare la firma né di porla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti pubblici servizi che lo richiedono dovranno ancora ritenerlo valido. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL.

Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
3) D.P.R. 445/2000.

Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato.

 
 

Il Certificato di Stato Libero è il certificato che attesta l’assenza del vincolo matrimoniale. Viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall’autocertificazione.

Chi può richiederlo
L’interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Quando Richiederlo
In qualunque momento.

Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, Cognome, Indirizzo e Data di Nascita della persona a cui si riferisce il certificato.

Validità
Il certificato ha validità 6 mesi. Se dopo la scadenza le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in calce, senza l’obbligo di autenticare la firma né di porla in presenza del dipendente addetto. Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori o esercenti pubblici servizi che lo richiedono dovranno ancora ritenerlo valido. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione. Tra i principali casi di esenzione vi sono i certificati ad uso INPS o ASL.

Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
3) D.P.R. 445/2000.

Tempi svolgimento Pratica
Rilascio immediato.

 
 

Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Ai cittadini che hanno diritto anche all’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale, viene rilasciata la Tessera sanitaria che contiene anche il codice fiscale.
L’unico valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Come richiederlo

  • Neonati: il codice fiscale viene attribuito dal Comuni ai neonati al momento della prima iscrizione nei registri d’anagrafe della popolazione residente attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe tributaria.
  • Stranieri: l’attribuzione del codice fiscale ai cittadini stranieri che presentano domanda di ingresso nel territorio agli sportelli unici per l’immigrazione, per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare, viene effettuata dagli stessi sportelli attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe tributaria. Al momento della convocazione allo sportello il cittadino riceve anche il certificato di attribuzione del codice fiscale.
    Le questure, tramite collegamento telematico con l’Anagrafe tributaria, attribuiscono il codice fiscale ai cittadini stranieri che ne sono sprovvisti e richiedono il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.
  • Residenti all’estero: i cittadini residenti all’estero, che hanno necessità del codice fiscale, ne chiedono l’attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza. Il codice fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe tributaria.

Il cittadino sprovvisto del codice fiscale può richiederlo a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Nella richiesta di attribuzione vanno indicate correttamente le generalità anagrafiche e il domicilio fiscale, presso il quale verrà recapitata la tessera con l’indicazione del codice fiscale attribuito.
Insieme alla richiesta, il cittadino italiano o appartenente a uno Stato dell’Unione europea deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i minori, la richiesta viene presentata dal genitore che esibisce il proprio documento d’identità.

Il cittadino proveniente da un Paese extra Ue esibisce, in alternativa:

  • il passaporto valido, con relativo visto (quando prescritto), o altro documento riconosciuto dalle autorità italiane;
  • l’attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza (con relativa foto dell’interessato);
  • il permesso di soggiorno valido;
  • la carta d’identità rilasciata dal comune di residenza.
 
 

Diritti e Doveri

Il diritto di accesso e di informazione può essere esercitato dal cittadino su tutta l’attività dell’Amministrazione Comunale ed in particolare su atti, documenti e procedure che lo riguardano.
Oggetto dell’accesso sono le informazioni, gli atti, i documenti stilati dal Comune in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell’attività amministrativa in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, grafica, fotocinematografica, elettromagnetica).
L’accesso si esercita nella forma di presa visione dell’atto e documento o di estrazione di copia dello stesso previo pagamento, in quest’ultimo caso, dei costi relativi alla riproduzione (0,15 € per ogni copia in formato A4). 

 

Chi ha diritto all’accesso
Il diritto di accesso può essere esercitato da ogni persona fisica o giuridica, associazione, comitato rappresentante gruppi di cittadini volto ad interessi diffusi, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento comunale (liberamente consultabile nella sezione “Regolamenti”).
Chiunque vi abbia interesse in quanto si tratti del destinatario dell’atto finale o del soggetto che per legge interviene su una parte del procedimento o del soggetto che abbia determinato l’avvio del procedimento, può accedere agli atti istruttori relativi a procedimenti amministrativi in corso richiedendo ed ottenendo dall’amministrazione informazioni circa lo stato di avanzamento ed il tempo ultimo per la conclusione del procedimento che lo riguardi; ugualmente ha diritto di richiedere e ricevere dall’amministrazione risposte sul corretto svolgimento del procedimento in relazione all’esatta applicazione di leggi e regolamenti che disciplinano il procedimento in questione.
Il diritto di accesso è garantito anche a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici e privati e di interessi diffusi costituiti in associazioni e/o comitati ai quali possa derivare un qualsiasi pregiudizio da un provvedimento, atto, o attività posta in essere dall’Amministrazione. Il diritto di accesso è esercitato attraverso la presentazione di memorie scritte, documenti, relazioni che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare prima della decisione finale.

 
Esclusione dal diritto di accesso
Sono esclusi dall’accesso, per legge:
– i documenti coperti dal segreto di stato
– gli atti/documenti dei procedimenti tributari
– i documenti relativi all’emanazione di atti normativi (per l’ente locale: Statuto, Regolamenti) amministrativi generali, di pianificazione e programmazione
– i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, nei procedimenti selettivi.
 
 
Azioni da attivare in caso di esclusione dal diritto di accesso e di presa visione
Chiunque abbia diritto ai sensi del Regolamento ad esercitare il diritto di accesso e di presa visione degli atti, in caso di mancata risposta alla richiesta di accesso dopo 30 giorni dall’invio della stessa all’Ufficio Protocollo del Comune, l’interessato può effettuare entro i 30 giorni successivi ricorso contro il rifiuto presentando apposito esposto al Tribunale Amministrativo Regionale. A norma del Regolamento entro i 30 giorni l’interessato può effettuare, prima del ricorso al TAR, ricorso al difensore civico comunale il quale si attiverà presso la struttura comunale per verificare i motivi per cui non è stato dato corso all’accesso e per l’eventuale ammissione all’accesso richiesto.
 

Ufficio di competenza

Segreteria – Servizi Sociali

Consultazioni Elettorali

Il certificato di godimento dei diritti politici è il certificato che attesta la capacità elettorale del cittadino che lo richiede, cioè la sua qualità di elettore.
Questa capacità è attribuita a ogni cittadino maggiorenne e che non si trova nelle sottoelencate condizioni:

  • essere sottoposto a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
  • avere subito l’interdizione dai pubblici uffici.

Può essere sostituito dall’autocertificazione.

 

Quando richiederlo
Può essere richiesto per l’ammissione a concorsi pubblici in generale (Pubblica Amministrazione, carriere militari, amministrazioni locali) o per l’iscrizione in particolari albi. 

 

Tempi svolgimento pratica
Rilascio immediato.

 

Costo
I soli diritti di segreteria.

 

Norme di riferimento
1) Art. 48 Costituzione
2) T.U. 223/1967 recante “Disciplina dell’elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali”.

 

È il certificato che attesta l’iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l’iscrizione nelle liste elettorali avviene d’ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali la sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici). Per i cittadini stranieri appartenenti alla comunità europea l’iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene sempre su richiesta. 

 

Quando serve
È necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali è inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. In questa ipotesi i promotori della raccolta (candidati, gruppi politici, ecc.) debbono presentare le liste dei sottoscrittori all’Ufficio Elettorale e hanno diritto di ottenere i relativi certificati di iscrizione alle liste elettorali, anche in forma collettiva, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta (48 in caso di referendum popolare).

 

Quando è sostituibile con l’autocertificazione
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l’autocertificazione.

 

Quando si rilascia
Il rilascio è immediato; in occasione dei periodi di presentazione delle candidature l’Ufficio potrà rimanere aperto anche in orario continuato e durante i giorni festivi.

 

Costi
È gratuito se richiesto per la presentazione di candidature, di proposte di referendum o iniziativa legislativa popolare. Costa invece Euro 0.26 se in carta libera nel caso di richiesta per usi diversi.

 

Riferimenti legislativi
1) T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante “Disciplina dell’elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali”;
2) l. 25 maggio 1970, n. 147 recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo”;
3) T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante “Norme per la elezione della Camera dei Deputati”;
4) l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”,
5) T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante “Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.

 

La domanda per l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio è inoltrata all’Ufficio Elettorale del Comune, il quale propone alla Corte d’Appello i nominativi per la relativa iscrizione.

 

Chi può far domanda

  • Coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  • Coloro che sono in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo grado.

 

Scadenza per la presentazione
Entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

Norme di riferimento
Legge 21 marzo 1990, n. 53

 

La domanda per l’iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio è inoltrata all’Ufficio Elettorale del Comune.
L’Ufficiale Elettorale provvede con apposito verbale all’inserimento nell’albo di coloro che hanno i requisiti richiesti. 

 

Chi può far domanda
Coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
Coloro che sono in possesso del titolo di studio della Scuola dell’obbligo.

 

Scadenza per la presentazione
Entro il 30 novembre di ogni anno. 

 

Norme di riferimento
Legge 21 marzo 1990, n. 53
 

È il documento che permette, unitamente a un valido documento di identità, l’esercizio del diritto di voto.

 

In caso di trasferimento di residenza
Sarà il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune della precedente residenza.

 

Nel caso di cambio di abitazione all’interno dello stesso comune
L’elettore riceverà un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera. Se non ha ancora ricevuto la tessera presso il proprio domicilio, l’elettore può recarsi all’Ufficio Elettorale del comune di residenza e ritirarla presentando un documento di riconoscimento. 

 

In caso di variazione della sezione elettorale
La sezione dove si vota è legata all’indirizzo di residenza e quindi può variare con il variare della residenza stessa. Nel caso di variazione del locale di votazione e/o della sezione elettorale, sarà l’Ufficio Elettorale del comune di residenza a curare gli aggiornamenti della tessera trasmettendo per posta ai cittadini un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell’apposito spazio della tessera.

 

In caso furto
Il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

 

In caso di smarrimento
Il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza; in alternativa alla presentazione della denuncia, l’elettore dovrà compilare una autodichiarazione nella quale si afferma, sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di averla smarrita.

 

In caso di deterioramento
L’elettore potrà richiederne un duplicato presso l’Ufficio Elettorale del comune di residenza, previa presentazione di apposita domanda e riconsegna del documento deteriorato.

 

Normativa
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante “Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120”.
Con la legge 5 febbraio 2003, n. 17, sono state introdotte importanti semplificazioni per gli elettori portatori di handicap (Voto assistito).

 

Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), possono esercitare il proprio diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
L’impedimento potrà essere dimostrato: con certificato medico rilasciato gratuitamente dalla locale sede ASL; in alternativa, al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all’ufficio elettorale del proprio Comune l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale. Tale annotazione consentirà l’ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali. 

 

Come richiederlo
Gli interessati potranno richiedere l’apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione:
1) Richiesta debitamente compilata e firmata;
2) Documento d’identità;
3) Tessera elettorale rilasciata dal Comune;
4) Certificato medico attestante l’impossibilità ad esprimere il diritto di voto.
Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Per gli handicap solo mentali non è previsto l’accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare. 

 

Informazioni per l’accompagnatore

  • Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido;
  • Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: “Accompagnatore” (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione.
  • Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
  • Accertarsi, con apposita domanda, che l’elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
 
Normativa di riferimento
Legge n. 17 del 5 febbraio 2003.
 

Chi può votare
I cittadini italiani residenti all’estero che abbiano compiuto 18 anni e che siano iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base di un elenco dei residenti all’estero realizzato attraverso il confronto dei dati dell’AIRE e degli schedari consolari. L’iscrizione all’anagrafe consolare è obbligatoria per i cittadini italiani che dimorano all’estero per più di dodici mesi, come stabilito dalla Legge 470/88.

 

Come si vota
Ad ogni elezione il cittadino italiano residente all’estero dovrà scegliere se votare per corrispondenza oppure se tornare a votare in Italia. Nel caso del voto in Italia deve comunicare questa decisione al Consolato o alla Rappresentanza diplomatica. La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata ad ogni elezione. 

 

Al momento delle elezioni, i consolati inviano agli elettori un plico contenente il certificato elettorale, la scheda e due buste, una affrancata e una bianca. Nella busta bianca dovrà essere inserita la scheda con il voto, mentre nella busta affrancata, con l’indirizzo del consolato pre-stampato, andrà inserita la busta bianca e il certificato elettorale. Spetta ai consolati inviare in Italia le buste arrivate entro le 16 del giovedì che precede la domenica elettorale. Le schede arrivate in ritardo saranno bruciate.
Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.
I cittadini italiani residenti all’estero non hanno l’obbligo di votare per corrispondenza. L’elettore può scegliere di votare in Italia, rientrando sul territorio nazionale. In questo caso voterà nella circoscrizione in cui è iscritto.
L’elettore che intenda rientrare in Italia per votare deve comunicarlo per iscritto al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall’indizione delle elezioni. La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata ad ogni elezione. Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall’elettore che abbia scelto di votare in Italia.

 

Casi in cui non è possibile votare all’estero
Potranno votare esclusivamente in Italia i cittadini italiani residenti in Paesi con cui non sia stato possibile concludere intese che garantiscano la regolarità del voto
In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è previsto il diritto al rimborso del 75% delle spese di viaggio per il rientro in Italia presentando una domanda al proprio Ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

 

La normativa di riferimento
Legge costituzionale n. 1 del 2000 – G.U. n. 15 del 20/1/2000
Legge Costituzionale n.1 del 2001 – G.U. n. 19 del 24/1/2001
Legge n. 459 del 27/12/2001 – G.U. n. 4 del 5/1/2002

 
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