Pagare le tasse
Imposta Unica Comunale
La dichiarazione deve essere presentata per gli immobili che godono di riduzioni di imposta (fabbricati inagibili, di interesse storico, immobili per cui il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota e terreni agricoli).
È altresì necessaria se il Comune non può reperire le informazioni per verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari, se l’immobile è oggetto di locazione finanziaria o se un terreno agricolo è diventato fabbricabile.
L’abitazione principale non richiede l’obbligo di dichiarazione.
Il decreto legge 8 aprile 2013, n. 85 (articolo 10, comma 4) ha modificato il comma 12 ter dell’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011, prevedendo che la Dichiarazione IMU debba essere presentata entro fine giugno.
La dichiarazione IMU deve quindi essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Ufficio di competenza
L’Imposta Unica Comunale (IUC) è stata introdotta con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e si basa su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, il secondo relativo all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Ufficio di competenza
L’IMU (Imposta Municipale Propria) è un’imposta che, a partire dal 2012, sostituisce l’ICI e, relativamente a tutti gli immobili non locati, l’IRPEF e le addizionali all’IRPEF regionali e comunali.
A cosa di applica
L’IMU si applica al possesso di qualunque immobile – terreni, aree fabbricabili e fabbricati, comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.
Chi deve pagare
Devono pagare l’IMU il proprietario, il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali ed il locatario in caso di leasing.
Ufficio di competenza
La TASI (Tassa Servizi Indivisibili) è una delle 3 componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La TASI serve a finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli rivolti alla collettività e che riguardano l’illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza.
Chi deve pagare
Nella TASI il soggetto passivo (colui il quale è tenuto al versamento dell’imposta) non è solo il proprietario a qualsiasi titolo dei fabbricati, compresa l’abitazione principale, le aree scoperte e le aree edificabili, ma anche l’affittuario.
Come si calcola
La TASI ha la stessa base imponibile dell’IMU: partendo dalla rendita catastale occore rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile. Sul valore catastale ottenuto dovrà essere applicata l’aliquota comunale e le eventuali detrazioni locali.
Ufficio di competenza
La TARI (Tassa Rifiuti) è una delle 3 componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La TARI sostituisce la TARES.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Ufficio di competenza
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